Chiunque, a qualsiasi titolo, fornisca ospitalità o alloggio a un cittadino extracomunitario o a un apolide, anche se parente o affine, deve comunicare l’ospitalità alle Autorità locali di pubblica sicurezza (nel caso del Comune di Carmignano al Sindaco) entro 48 ore dal loro arrivo.
La dichiarazione di ospitalità in Italia si applica anche se gli stranieri sono assunti come lavoratori dipendenti, o se viene loro concesso l’uso o la proprietà di un immobile, sia esso rurale o urbano sul territorio dello Stato Italiano.
La mancata comunicazione comporta una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160,00 € a 1.100,00 €.
Oltre ai dati personali della persona ospitante, la dichiarazione di ospitalità deve contenere:
- i dettagli dei cittadini extracomunitari o apolidi ospitati;
- il loro passaporto o altro documento di identificazione valido;
- l’esatta ubicazione dell’immobile venduto o in cui lo straniero è ospitato.
Riferimenti di legge: articolo 7 del Decreto Legislativo del 25 luglio 1998 n. 286