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Email: anagrafe@comune.carmignano.po.itTelefono: 055 8750239 - 055 8750205
I cittadini che cambiano abitazione all'interno del Comune di Carmignano e i cittadini provenienti da altri comuni italiani oppure dall'estero, che vengono ad abitare a Carmignano con provenienza da altro Comune o che sono stati precedentemente cancellati per irreperibilità, devono richiedere la residenza nel comune entro 20 giorni dal trasferimento nella nuova abitazione.
I cittadini del Comune di Carmignano e i cittadini provenienti da altri comuni italiani.
La residenza è registrata nell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR).
L’abitazione di nuova residenza deve essere occupata legittimamente (proprietà, affitto, comodato, ospitalità, etc.) e deve possedere un numero civico per cui, se manca, occorre preliminarmente chiederne l'attribuzione all'Ufficio Urbanistica.
Dall'iscrizione nell'Anagrafe della Popolazione Residente del Comune discende l'iscrizione nelle liste elettorali e gli altri diritti connessi alla appartenenza alla popolazione del Comune. La residenza è certificabile con il rilascio di apposito certificato.
Il nostro ordinamento disciplina il collegamento tra la persona fisica e il luogo in cui vive e lavora attraverso il domicilio e la residenza. Nella pratica molti cittadini tendono spesso a confondere questi termini. In realtà essi hanno significati e implicazioni giuridiche differenti.
L'art. 43 Codice Civile definisce il domicilio e la residenza nei seguenti termini:
A seguito del cambio di residenza non si rende necessario l'aggiornamento dell'indirizzo sulla carta d'identità che mantiene la sua validità fino alla scadenza naturale del documento.
Il Comune comunica in automatico la variazione della residenza al Ministero dei Trasporti. ll Ministero, sulla base delle informazioni ricevute, aggiorna la residenza degli interessati negli appositi archivi informatici e non invia alcun adesivo con l'indicazione della nuova residenza, né per la carta di circolazione né per la patente.
Sul sito www.ilportaledellautomobilista.it è disponibile, se necessario, l'attestazione della residenza registrata negli archivi informatici del Ministero dei Trasporti.
Il Comune registra la variazione nell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), con automatica comunicazione ad Agenzia delle Entrate/Anagrafe Tributaria, INPS, Ministero dei Trasporti.
Il cittadino deve provvedere autonomamente presso Banche, Posta, datore di lavoro, fornitori di servizi pubblici o privati.
Immediatamente dopo la registrazione preliminare (attestata dal ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento) è possibile recarsi presso gli sportelli amministrativi dei Distretti Sanitari dell’Azienda USL Toscana Centro per quanto concerne il medico di famiglia e/o il pediatra di libera scelta.
Per il ritiro del kit per la raccolta dei rifiuti porta a porta e l’iscrizione per la tassa sui rifiuti (TARI) è necessario rivolgersi ad ALIA, gestore del servizio di raccolta dei rifiuti. Il cittadino è tenuto alla comunicazione di occupazione di locali ed eventuali aree pertinenziali ai fini dell'applicazione della TA.RI. (Tariffa Rifiuti). Si consiglia di consultare il sito http://www.asmprato.it/tassa-rifiuti-del-comune-di-carmignano
La dichiarazione può essere presentata da un componente maggiorenne della famiglia e deve essere sottoscritta da tutti i soggetti maggiorenni coinvolti. I dichiaranti sono responsabili delle dichiarazioni riguardanti minori o altri soggetti sui quali hanno potestà genitoriale o la tutela legale.
Nella richiesta dovrà essere altresì indicato se presso l'abitazione sono già residenti altre persone (con la relativa sussistenza di vincoli di parentela o affettivi) ovvero se non sono residenti altre persone (in quest'ultimo caso l'Ufficio Anagrafe effettuerà accertamenti sulla dimora abituale dei soggetti eventualmente ancora risultanti residenti all'indirizzo indicato).
Per il trasferimento di minori di età di anni 18, nel caso in cui non si trasferiscano con entrambi i genitori, sarà necessario indicare nel modulo i recapiti del genitore che non si trasferisce, al quale sarà inviata dall’Ufficio Anagrafe apposita comunicazione informativa (avviso al controinteressato ai sensi della Legge 241/1990).
Si invita a prestare attenzione alla corretta compilazione della dichiarazione, alla completezza della stessa, alla presenza delle sottoscrizioni (firme) negli spazi indicati oltre che alla presenza degli allegati richiesti. L’incompletezza della dichiarazione può comportare irricevibilità della stessa.
La dichiarazione può essere inviata:
Per richiedere il cambio di residenza o di indirizzo è necessario compilare l’apposita “DICHIARAZIONE DI RESIDENZA”, allegando i documenti richiesti e dettagliatamente indicati nel modulo stesso (è sempre obbligatorio allegare copia documenti di identità del dichiarante e degli altri soggetti coinvolti nella pratica e, nel caso di soggetti stranieri, copia del passaporto e del permesso di soggiorno in corso di validità).
Il cittadino straniero, di Stato non appartenente all'Unione Europea, deve allegare alla dichiarazione anche la documentazione indicata nell'allegato A.
Il cittadino comunitario, di Stato appartenente all'Unione Europa, deve allegare alla dichiarazione anche la documentazione indicata nell' allegato B. Nella modulistica in calce a questa pagina è disponibile il modello per la dichiarazione del possesso delle risorse economiche.
Inoltre il cittadino comunitario o straniero, proveniente dall’estero, ai fini della registrazione in anagrafe del rapporto di parentela con altri componenti della famiglia ovvero il proprio stato civile, può allegare la relativa documentazione rilasciata dallo Stato di appartenenza, in regola con le disposizioni in materia di traduzione e legalizzazione dei documenti.
L’art. 5 del D.L. n. 47 del 28/03/2014 convertito in L. n. 80 del 23/05/2014 prescrive che "chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza nè l’allacciamento a pubblici servizi in relazione all’immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge". Ai fini della ricevibilità della dichiarazione di residenza quindi è necessario dimostrare che l’alloggio è occupato legittimamente.
Il titolo di occupazione dell’alloggio può essere dimostrato al momento della richiesta di iscrizione anagrafica o di cambio di abitazione, presentando copia del titolo che ne consente l’occupazione (es. contratto di compravendita, contratto di locazione, contratto di comodato, etc.), oppure tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, seguendo le indicazioni del modulo “Dichiarazione di Residenza”.
La residenza nel comune di Carmignano
La pratica di residenza è un procedimento amministrativo che segue le norme della Legge 241/1990, della Legge 1228/1954, del D.P.R. 223/1989 e del D.L. 5/2018
L’iscrizione anagrafica o il cambio di residenza decorre dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. A seguito della richiesta, l'Ufficio Anagrafe registrerà le variazioni e invierà la comunicazione di avvio procedimento all'interessato, di norma entro 2 giorni lavorativi.
Entro 45 giorni l’Ufficio Anagrafe verifica i requisiti del richiedente e potrà accertare l'effettiva la sussistenza della dimora abituale con un sopralluogo presso la nuova abitazione, avvalendosi della Polizia Municipale.
Al fine di facilitare l’attività di verifica della sussistenza del requisito della dimora abituale da parte degli operatori della Polizia Municipale, nel modulo di dichiarazione è prevista una apposita sezione nella quale è possibile indicare giorni ed orari di effettiva presenza dei richiedenti presso l’abitazione. Si precisa che tali indicazioni non sono comunque vincolanti per gli operatori della Polizia Municipale, che potranno comunque valutare la sussistenza del requisito della dimora abituale anche in assenza degli interessati e tramite altri elementi.
Trascorsi 45 giorni dalla dichiarazione di residenza senza che sia stata ricevuta la comunicazione di requisiti mancanti o di esito negativo dei controlli (preavviso di rigetto), l'iscrizione o la variazione si intende confermata a partire dalla data di ricezione della dichiarazione stessa (vale il silenzio assenso).
In caso di ricevimento del preavviso di rigetto l’interessato potrà presentare osservazioni e controdeduzioni nel termine di 10 giorni dal ricevimento.
In caso di accertamento o esito negativo della pratica l’interessato sarà cancellato dall’anagrafe con effetto retroattivo, con eventuale re-iscrizione nel Comune di precedente residenza, e sarà segnalato alle competenti autorità per le responsabilità penali per dichiarazioni mendaci ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000.
Al fine di garantire efficacia e speditezza del procedimento connesso alle pratiche di residenza si invita a rivolgersi all’Ufficio Anagrafe per eventuali casi particolari.
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Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
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