ALLUVIONE - Ulteriori contributi ai sensi dell'Ordinanza Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 1158/2025

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Data:

16 Ottobre 25

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Con Ordinanza n. 1158/2025  il Capo Dipartimento della protezione Civile ha disposto ulteriori contributi a favore dei soggetti privati e delle attività economiche e produttive che hanno subito danni a seguito degli eventi alluvionali del novembre 2023.

Di seguito le indicazioni in riferimento alla procedura da seguire per contributi a favore di "soggetti privati".

 

Modalità di presentazione della domanda per fabbisogno relativo al ripristino delle strutture private danneggiate

 

Chi può presentare domanda di contributo
La domanda può essere presentata da tutti i cittadini che hanno già presentato il Modello B1 per il Contributo di Immediato Sostegno (C.I.S.) e che abbiano quantificato il valore dei danni nella sezione 7 del modello stesso (non saranno presi in considerazione i modelli B1 con valore dei danni pari a zero)

 

Per i danni all’abitazione
La domanda di contributo è presentata dal relativo proprietario sia per abitazioni principali che per abitazioni diverse da quelle principali.
Nel caso di abitazione in comproprietà, i comproprietari devono conferire ad uno di loro apposita delega a presentare la domanda, utilizzando il modulo in Allegato B.3.2 
Qualora per l’abitazione il modulo B1 sia stato presentato e sottoscritto, invece che dal proprietario, dall’usufruttuario, locatario, comodatario, etc., quest’ultimo può presentare la domanda di contributo solo nel caso in cui, in accordo con il proprietario, si sia accollato la spesa per il ripristino; in tal caso, nel modulo della domanda deve essere resa dal proprietario dell’abitazione la dichiarazione di rinuncia al contributo utilizzando il modulo in Allegato B.3.6.
Nel caso di interventi di manutenzione straordinaria da eseguirsi a cura del proprietario, questo potrà presentare istanza di contributo anche nel caso in cui il modulo B1 sia stato presentato solo dal titolare di diritto reale, previa dichiarazione di rinuncia da parte di quest’ultimo.

Per i beni mobili distrutti o danneggiati
La domanda è presentata dal proprietario dei beni mobili ubicati nell’unità immobiliare distrutta o danneggiata, destinata alla data dell’evento calamitoso ad abitazione principale del proprietario o di un terzo.
Qualora la domanda sia presentata dall’usufruttuario/locatario/comodatario, il proprietario dell’abitazione deve dichiarare che i beni mobili ivi ubicati non sono di sua proprietà.

 

Per le parti comuni danneggiate di un edificio residenziale
La domanda è presentata dall'amministratore condominiale o da un condomino su delega degli altri condomini conferita utilizzando il modulo in Allegato B.3.3.
La domanda presentata dall’amministratore condominiale, a pena di decadenza, deve essere integrata, entro i successivi 30 giorni dalla relativa presentazione, con il verbale dell’assemblea condominiale che ha deliberato l’esecuzione dei lavori.

 

A chi presentare domanda di contributo
La domanda deve essere presentata al Comune in cui è ubicato l'immobile danneggiato

Termini e modalità di presentazione della domanda

Per accedere ai contributi, i soggetti interessati devono presentare al Comune, entro il 7 novembre 2025  apposita domanda utilizzando il modulo in Allegato B.3 e rendendo la dichiarazione sostitutiva di certificato/atto notorio nel relativo Allegato B.3.1.

La domanda deve essere presentata al Comune di Carmignano secondo le seguenti modalità:

1) tramite pec scrivendo a: comune.carmignano@postacert.toscana.it2) consegnata a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Carmignano, Piazza Matteotti, 1
3) spedita a mezzo posta con raccomandata a.r. (fa fede la data risultante dal timbro dell’ufficio postale)
 

Qualora la domanda sia consegnata da terzi deve essere allegata delega del richiedente il contributo unitamente a fotocopia di documento di identità dello stesso in coso di validità.

Nel caso di inoltro tramite PEC è possibile firmare la domanda con firma digitale o in alternativa allegare copia informatica (in formato .pdf o .jpg) di un documento di identità in corso di validità del richiedente il contributo.

Attenzione: la domanda di contributo trasmessa fuori termine è irricevibile.

Documenti necessari
a)    Domanda di contributo utilizzando il modello B.3 (in formato PDF o in formato editabile)
b)    Dichiarazione sostitutiva di atto notorio utilizzando il modello B.3.1 (in formato PDF o in formato editabile)
a)    Delega del comproprietario (in caso di immobile con più proprietari) utilizzando il modello B.3.2 (in formato PDF o in formato editabile)
b)    Delega amministratore o, in assenza, di altro condomino (sempre in caso di parti comuni) utilizzando il modello B.3.3 (in formato PDF o in formato editabile)
c)    Perizia asseverata a cura di un professionista abilitato per i danni alle abitazioni e alle parti comuni di un edificio residenziale utilizzando il modello B.3.4 (N.B.: Il costo della perizia resta a carico del richiedente il contributo)
d)    Rendicontazione spese (se alla data della presentazione della domanda siano stati eseguiti i lavori e sia stata sostenuta la relativa spesa) utilizzando il modello B.3.5
e)    Dichiarazione di rinuncia al contributo da parte del proprietario (se la domanda viene effettuata dal titolare di diritto reale che si è accollato e spese) utilizzando il modello B.3.6

Tutti i modelli sono scaricabili dal sito Internet di Regione Toscana nella sezione dedicata sia in formato pdf che in formato editabile

Beni distrutti o danneggiati ammissibili a contributo
I contributi concessi sono finalizzati:
a)    al ripristino delle abitazioni danneggiate;
b)    al ripristino di parti comuni danneggiate di edifici residenziali;
c)    a parziale ristoro delle spese connesse con la sostituzione o il ripristino di beni mobili distrutti o danneggiati, ubicati in abitazioni distrutte o danneggiate;
d)    al ripristino dei danni ad una o più pertinenze dell’unità immobiliare nel caso in cui queste non si configurino come distinte unità strutturali rispetto all'immobile in cui è ubicata l’abitazione e qualora il ripristino risulti indispensabile per la fruizione dell’immobile;
e)    al ripristino delle aree e fondi esterni, qualora funzionali all’accesso o alla fruibilità dell’unità immobiliare ovvero opere indispensabili per il superamento della sua inagibilità o ad evitarne la delocalizzazione

Tipologie di danni ammissibili e massimali di contributo

I contributi sono concessi entro i limiti percentuali applicati sul minor valore tra quello indicato nel modello B1 e quello risultante dalla perizia asseverata.

Danni all’unità immobiliare:
a)    destinata, alla data dell’evento calamitoso, ad abitazione principale del proprietario, nonché alle pertinenze, facenti parte della stessa unità strutturale, e alle aree e fondi esterni ad essa strettamente connessi, il contributo è concesso fino all’80% del minor valore tra quanto indicato nel modulo B1 e quanto indicato nella perizia asseverata allegata alla domanda, e comunque nel limite massimo di 150.000,00 euro;
b)    destinata, alla data dell’evento calamitoso, ad abitazione diversa da quella principale del proprietario, nonché alle pertinenze, facenti parte della stessa unità strutturale, e alle aree e fondi esterni ad essa strettamente: il contributo è concesso fino al 50% del minor valore tra quanto indicato nel modulo B1 e quanto indicato nella perizia asseverata allegata alla domanda, e comunque nel limite massimo di 150.000,00 euro.

Danni alle parti comuni di un edificio residenziale:
il contributo è concesso fino all’80% del minor valore tra quanto indicato nel modulo B1 quanto indicato nella perizia asseverata allegata alla domanda se nell’edificio risulta, alla data dell’evento calamitoso, almeno un’abitazione principale di un proprietario.
In caso contrario, fino al 50% del citato minor valore, e comunque nel limite massimo di 150.000,00 euro.
Per le abitazioni danneggiate i contributi sono concessi limitatamente ai danni subiti e attestati in perizia e relativi a:
•    elementi strutturali, verticali e orizzontali;
•    impianto elettrico, fotovoltaico, citofonico, di diffusione del segnale televisivo, per allarme, rete dati lan, termico, di climatizzazione, idrico/fognario, ascensore, montascale;
•    finiture interne ed esterne (intonacatura e imbiancatura interne ed esterne, pavimentazione interna, intonaci, rivestimenti parietali diversi, controsoffittature, tramezzature e divisori in generale);
•    serramenti interni ed esterni

Prestazioni tecniche
Per progettazione, direzione lavori, procedimenti autorizzativi, stime, consulenza, perizie, etc., la relativa spesa, comprensiva degli oneri (cassa previdenziale e IVA) è ammissibile a contributo nel limite del 10% dell’importo dei lavori e delle altre somme ritenute ammissibili, al netto dell’aliquota I.V.A. di legge. Si ribadisce che il costo della perizia tecnica asseverata, obbligatoria per la presentazione della domanda, resta a carico del richiedente il contributo

Danni a beni mobili distrutti o danneggiati
Limitatamente all’unità immobiliare distrutta o danneggiata destinata, alla data dell’evento calamitoso, ad abitazione principale del proprietario o di un terzo è concesso un contributo a titolo di ristoro delle spese effettivamente sostenute relative al ripristino o alla sostituzione dei beni mobili distrutti o danneggiati a favore del relativo proprietario determinato nella misura massima di 300,00 euro per ciascun vano catastale distrutto o danneggiato e comunque nel limite massimo di 1.500,00 euro.
Tale contributo è riconosciuto solo per i vani cucina, camera e sala.

Indennizzi assicurativi
In presenza di indennizzi assicurativi o altre tipologie di contributo corrisposti o da corrispondersi da altro ente pubblico per le medesime finalità, per il calcolo del contributo concedibile si considera il minor valore tra il danno massimo stimato ammissibile al netto dell’eventuale indennizzo assicurativo, e/o altro contributo, e il contributo determinato nel modo sopra descritto. 

Esclusioni
Sono esclusi i danni:
a)    alle pertinenze, ancorché distrutte o dichiarate inagibili, nel caso in cui le stesse si configurino come distinte unità strutturali rispetto all'unità strutturale in cui è ubicata l'abitazione ad eccezione che risulti indispensabile per la fruizione;
b)    ai fabbricati, o a loro porzioni, realizzati in violazione delle disposizioni urbanistiche ed edilizie, ovvero in assenza di titoli abilitativi o in difformità agli stessi;
c)    ai fabbricati che, alla data dell’evento calamitoso, non risultino iscritti al catasto fabbricati o per i quali non sia stata presentata, entro tale data, apposita domanda di iscrizione a detto catasto;
f)     ai fabbricati che, alla data dell’evento calamitoso, risultavano collabenti o in corso di costruzione;
g)    ai beni mobili registrati (es.: autoveicoli, motoveicoli)

Per il testo integrale dell’ordinanza (e relativi allegati) si rimanda alla sezione dedicata del sito Internet del Dipartimento della Protezione Civile:  https://www.protezionecivile.gov.it/it/normativa/ocdpc-n-1158-del-29-agosto-2025/

 

Per informazioni in merito alla presente procedura è attiva la seguente casella di posta elettronica dedicata:
alluvione2023@comune.carmignano.po.it



Ulteriori contributi alle attività economiche e produttive - OCD n. 133/2025
Con Ordinanza Commissariale n. 133 del 02/10/2025 sono state definite le modalità di presentazione e gestione delle domande di ulteriore contributo per i danni occorsi alle attività economiche e produttive durante l'alluvione del novembre 2023. La società Sviluppo Toscana SPA è stata individuata dalla Regione Toscana quale organismo competente per l'istruttoria delle domande.
La domanda può essere presentata a partire dalle ore 10.00 del 29/10/2025 fino alle ore 16.00 del 09/12/2025.
Maggiori informazioni e documenti utili nella pagina dedicata sul sito della Regione Toscana.

A cura di

Settore 4 - Istruzione e Servizi Sociali

Piazza Matteotti, 1 59015 Carmignano (PO)

Telefono: 055 8750240 - 213 - 212 - 248

Email: scuola@comune.carmignano.po.it

PEC: comune.carmignano@postacert.toscana.it