Ai sensi della Legge 27 dicembre 2001, n. 459, i cittadini italiani residenti all’estero, iscritti nelle liste elettorali, esprimono il voto per corrispondenza. A tal fine, si raccomanda quindi di controllare e regolarizzare la propria situazione anagrafica e di indirizzo presso il proprio Consolato in quanto le schede elettorali saranno recapitate all’indirizzo di residenza AIRE.
Non possono votare per corrispondenza gli elettori italiani residenti in Stati con i quali il Governo italiano non ha potuto concludere accordi per garantire che il diritto di voto si svolga in condizioni di eguaglianza, di libertà e di segretezza, oppure in Stati la cui situazione politica o sociale non garantisce, anche temporaneamente, l’esercizio del diritto di voto secondo tali condizioni. Dove si verifichino queste situazioni che non consentono l’esercizio del voto per corrispondenza, vengono adottate le misure organizzative per dare la possibilità ai cittadini italiani residenti in tali Stati di votare in Italia. A tali elettori viene inviata, da parte dei comuni nelle cui liste sono iscritti, una cartolina con l’avviso relativo alla data e agli orari per l’esercizio del voto in Italia.
In alternativa gli elettori residenti all’estero e iscritti all’Aire (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) possono scegliere di votare in Italia presso il proprio Comune di iscrizione elettorale, comunicando per iscritto la propria scelta (c.d. “opzione”) al Consolato territorialmente competente entro il 10° giorno successivo alla indizione delle consultazioni e cioè entro giovedì 10 aprile 2025
Gli elettori che scelgono di votare in Italia in occasione della prossima consultazione referendaria, riceveranno dai rispettivi Comuni italiani la cartolina-avviso per votare presso i seggi elettorali in Italia.
Tale comunicazione può essere scritta su carta semplice e - per essere valida - deve contenere nome, cognome, data, luogo di nascita, luogo di residenza e firma dell’elettore, accompagnata da copia di un documento di identità del dichiarante.
Per tale comunicazione si può utilizzare l’apposito MODULO OPZIONE ELETTORI ESTERO predisposto dal Ministero dell’Interno.
Come prescritto dalla normativa vigente, sarà cura degli elettori verificare che la comunicazione di opzione spedita per posta sia stata ricevuta in tempo utile dal proprio Ufficio consolare.
La scelta di votare in Italia può essere successivamente revocata con una comunicazione scritta da inviare o consegnare all’Ufficio consolare con le stesse modalità ed entro gli stessi termini previsti per l’esercizio dell’opzione.
Se si sceglie di rientrare in Italia per votare, la Legge non prevede alcun tipo di rimborso per le spese di viaggio sostenute, ma solo agevolazioni tariffarie all’interno del territorio italiano. Solo gli elettori residenti in Paesi dove non vi sono le condizioni per votare per corrispondenza (Legge 459/2001, art. 20, comma 1-bis) hanno diritto al rimborso del 75% del costo del biglietto di viaggio, in classe economica.
Per gli indirizzi degli Uffici Consolari consultare il sito: www.esteri.it