Designazione rappresentanti di lista
I partiti e gruppi politici che partecipano alle elezioni possono designare presso ogni seggio due propri rappresentanti, di cui uno effettivo e l'altro supplente, scelti fra gli elettori iscritti nelle liste elettorali di un comune della stessa circoscrizione elettorale Italia centrale per l'elezione del parlamento europee.
Alla designazione possono provvedere i delegati espressamente individuati allo scopo nella dichiarazione di presentazione della lista ovvero le persone autorizzate dai delegati di cui al precedente punto, munite di autorizzazione in forma autentica, cioè con sottoscrizione autenticata ai sensi di legge.
La designazione dei rappresentanti di lista può essere fatta con una delle seguenti modalità:
- per scritto con firma autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14, comma 1, della Legge 53/1990 (ad esempio: notai, giudici di pace, sindaci, assessori comunali, presidenti dei consigli comunali, segretari comunali, funzionari incaricati dal Sindaco) entro le ore 18 di giovedì 6 giugno 2024, rivolgendosi all'Ufficio Elettorale che ne curerà la consegna al Segretario generale del Comune e poi la trasmissione ai presidenti di seggio;
- Se la designazione avviene tramite autorizzazione del delegato, l’atto di autorizzazione alla designazione deve essere prodotto in originale con firma autenticata tramite Posta Elettronica Certificata, al Segretario del Comune, che ne cura la trasmissione ai rispettivi presidenti di seggio, entro giovedì 6 giugno 2024. Nell’oggetto della PEC deve essere indicato “DESIGNAZIONE RAPPRESENTANTI DI LISTA”. Le autenticazioni di cui sopra non sono necessarie se gli atti di designazione sono firmati digitalmente, o con un altro tipo di firma elettronica qualificata.
- ai singoli presidenti di seggio esclusivamente in formato cartaceo e con firma autenticata, la mattina di sabato 8 giugno durante le operazioni di autenticazione delle schede, oppure sabato pomeriggio prima dell’inizio delle operazioni di voto (ore 15.00). L’atto di designazione dovrà essere prodotto in originale al Presidente di seggio; potrà essere prodotto in fotocopia l’atto di autorizzazione alla designazione, fermo restando che l’originale di tale ultimo atto deve avere la firma autenticata ai sensi di legge.
Modello fac-simile dell'atto di designazione del rappresentante di lista.